Passeggeri, pari diritti per ogni modalità di trasporto
BRUXELLES – Gli eurodeputati hanno adottato in prima lettura la relazione di Gabriele Albertini (PPE-DE, Italia) sui diritti dei passeggeri di bus e autobus (con 32 voti a favore, 0 contro e 0 astensioni) e la relazione di Michel Teychenné (PSE, Francia) sui diritti dei passeggeri marittimi (18 voti a favore, 0 contro, 14 astensioni).
Le compagnie di trasporto marittimo saranno tenute a fornire informazioni ai loro passeggeri nonché un indennizzo in caso di interruzione del viaggio: 25% del prezzo del biglietto per ritardo di una durata compresa tra una e due ore; 50% del prezzo del biglietto in caso di ritardo di due ore o più; 100% del prezzo del biglietto, se il trasportatore non fornisce altri servizi di trasporto a condizioni ragionevoli o informazioni su alternative di trasporto.
I passeggeri di bus e autobus, in caso di annullamento e di ritardo di più di due ore (per i tragitti di una durata minima di tre ore), avranno il diritto di vedersi proporre altri servizi di trasporto in termini comparabili o, se ciò non fosse possibile, di essere informati sugli altri servizi disponibili. Per eventuale inadempimento di tale obbligo, le compagnie dovranno versare una indennità corrispondente alla metà del prezzo del biglietto.
In caso di ferite o di decesso di un passeggero derivante da un incidente di bus o autobus, la compagnia di trasporto è tenuta a versare nel breve termine un anticipo sui loro indennizzi in proporzione al pregiudizio subito. Per il decesso, questo anticipo non potrà essere inferiore a 21.000 euro.
Allo scopo di proteggere le piccole imprese di trasporto su strada, è stato depositato un emendamento che prevede che le compagnie non siano tenute a pagare se l’incidente è stato causato da circostanze esterne che il trasportatore non avrebbe potuto evitare.
Gli eurodeputati si sono accordati per tenere in considerazione le specificità del trasporto marittimo e hanno definito casi di forza maggiore in cui le norme sugli indennizzi non si applicherebbero: condizioni di maree molto forti, venti poderosi, grandi nuvole e formazione di ghiaccio.
Una persona a mobilità ridotta non potrà vedersi rifiutare l’imbarco a bordo di una imbarcazione, di un bus o di un autobus, salvo nel caso in cui la sua sicurezza sarebbe in pericolo. I deputati hanno ottenuto che la disabilità di un passeggero non possa costituire un motivo di rifiuto di imbarco.
Alle persone con disabilità dovrà essere fornita un’assistenza gratuita nei porti, ma gli operatori dovranno essere informati al momento della riservazione o almeno con 48 ore d’anticipo. Il personale della compagnia marittima dovrà ricevere una formazione adeguata per essere pronto a fornire tale assistenza. Gli eurodeputati hanno inserito una clausola che obbliga le compagnie a produrre ai passeggeri una conferma scritta dell’assistenza che verrà loro prestata.
E’ stato previsto il diritto degli Stati membri di escludere dal campo di applicazione del regolamento il trasporto per bus e autobus nelle zone urbane, suburbane e regionali, allo scopo di prendere in considerazione le specificità dei servizi.
Tuttavia gli Stati membri dovranno prendere individualmente misure adattate che garantiscano i diritti dei passeggeri su questi servizi.
Il voto della relazione è prevista in plenaria a Strasburgo nel corso del mese di aprile.
Dall’inviato CND in Europa, Maria Cristina Coccoluto
