Si può ridurre l’imposta sul reddito per contributi assicurazione malattia versati in un altro Stato membro
LUSSEMBURGO – A norma della legislazione polacca soltanto i contributi di assicurazione malattia versati a un organismo assicurativo polacco possono essere dedotti dall’imposta sul reddito.
Dopo aver vissuto in Germania, ove svolgeva un’attività quale lavoratore subordinato, il sig. Rüffler si è stabilito in Polonia, dove risiede stabilmente dal 2005 come pensionato. All’epoca in cui è sorta la controversia, il sig. Rüffler disponeva, come suoi unici redditi, di due prestazioni di pensione percepite in Germania: una pensione di invalidità tassata in questo stesso Stato e una pensione aziendale versata dalla società Volkswagen, tassata nel territorio polacco.
Nel corso del 2006, il sig. Rüffler ha chiesto all’amministrazione finanziaria polacca che l’imposta sul reddito di cui è debitore in Polonia a titolo della pensione aziendale da lui percepita in Germania fosse ridotta in funzione dell’importo dei contributi di assicurazione malattia da lui versati in Germania.
Poiché la sua domanda è stata respinta, il sig. Rüffler ha proposto un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo del voivodato di Wrocław il quale sottopone alla Corte di Giustizia delle Comunità europee una questione sulla compatibilità della limitazione del diritto alla riduzione dell’imposta col diritto comunitario.
La Corte (sentenza della Corte nella causa C-544/07) ricorda anzitutto che un soggetto il quale, dopo essere stato collocato a riposo, lascia lo Stato membro di cui è cittadino e dove ha svolto tutta la sua attività lavorativa per stabilire la sua residenza in un altro Stato membro, esercita il diritto di libera circolazione e di libero soggiorno negli Stati membri conferito dal Trattato CE a qualsiasi cittadino dell’Unione.
La Corte sottolinea poi che le facilitazioni istituite dal Trattato in materia di circolazione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dal farne uso dagli ostacoli posti al suo soggiorno nello Stato membro ospitante a causa di una normativa nazionale che penalizzi il fatto che egli ne abbia usufruito.
La Corte constata che una normativa quale quella prevista dal diritto polacco pone in essere una disparità di trattamento tra contribuenti residenti, a seconda che i contributi di assicurazione malattia deducibili dall’importo dell’imposta sul reddito dovuta in Polonia siano o no stati versati nell’ambito del regime nazionale di assicurazione obbligatoria di malattia. In applicazione di una siffatta normativa, soltanto i contribuenti i cui contributi di assicurazione malattia sono stati versati nello Stato membro di imposizione beneficiano del diritto alla riduzione dell’imposta.
La Corte rileva che i contribuenti residenti che versano contributi al regime polacco di assicurazione malattia e quelli facenti capo a un regime di assicurazione obbligatoria di malattia di un altro Stato membro versano in situazioni comparabili per quanto riguarda i principi di imposizione in quanto in Polonia entrambi sono soggetti a un obbligo tributario illimitato.
Pertanto l’imposizione dei loro redditi in tale Stato membro dovrebbe essere effettuata secondo gli stessi principi e quindi sulla base dei medesimi vantaggi fiscali, tra cui quello del diritto a una riduzione dell’imposta sul reddito.
La normativa nazionale di cui trattasi – in quanto subordina la concessione di un vantaggio fiscale a titolo dei contributi di assicurazione malattia alla condizione che questi ultimi siano stati versati a un organismo polacco di assicurazione malattia e implica il diniego di tale vantaggio ai contribuenti che hanno versato contributi a un organismo facente capo ad un altro Stato membro – svantaggia i contribuenti che, come il sig. Rüffler, hanno esercitato la loro libertà di circolazione lasciando lo Stato membro dove hanno svolto tutta la loro attività professionale per stabilirsi in Polonia.
La Corte ritiene che una limitazione del diritto alla riduzione dell’imposta sul reddito, come quella prevista in diritto polacco, costituisce una restrizione alla libertà di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri che non è obiettivamente giustificata.
La circostanza per cui, da un lato, l’organismo tedesco di assicurazione obbligatoria copre solo le spese delle prestazioni effettivamente fornite al sig. Rüffler e, dall’altro, qualora quest’ultimo non benefici di prestazioni malattia, i suoi contributi non contribuiscono al finanziamento del regime polacco di assicurazione malattia, è al riguardo irrilevante. La Corte rileva che il fatto che le spese delle prestazioni sanitarie erogate a cittadini tedeschi residenti in Polonia siano rimborsate al Fondo sanitario nazionale polacco dall’organismo tedesco di assicurazione malattia competente risulta dall’applicazione della normativa comunitaria relativa al coordinamento dei regimi di previdenza sociale.
Gli Stati membri, inoltre, non dispongono della facoltà di determinare quando debba applicarsi la propria legislazione o quella di un altro Stato membro, poiché essi sono tenuti a osservare le disposizioni del diritto comunitario vigente, e non possono mirare, mediante misure fiscali, a compensare la mancata iscrizione al loro regime di previdenza sociale e la mancata riscossione dei contributi.
La Corte conclude che uno Stato membro non può trattare in maniera meno vantaggiosa il soggiorno e l’imposizione dei contribuenti residenti che, sulla base della normativa comunitaria relativa al coordinamento dei regimi di previdenza sociale, versano contributi a un regime di previdenza sociale di un altro Stato membro.
Dall’inviato CND in Europa, Maria Cristina Coccoluto
