Direttiva antidiscriminazione, il FID interviene sulla proposta della Presidenza svedese
ROMA – Il Forum italiano sulla disabilità (FID) – che riunisce CND e CIDUE - ha inviato una lettera al ministro degli Affari esteri Franco Frattini, al ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali Maurizio Sacconi, al sottosegretario del Ministero Lavoro, Salute e Politiche sociali Maria Eugenia Roccella, a Tatiana Esposito, componente del Gruppo di lavoro sulle Questioni sociali presso il Consiglio europeo, a Rosanna Giaretta, della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, in merito alla proposta dell’attuale Presidenza svedese dell’Ue sulla Direttiva antidiscriminazione.
“Il Forum europeo della Disabilità (European Disability Forum – EDF) – si legge nel testo della lettera – ci ha informato del fatto che la Presidenza svedese dell’Unione europea ha predisposto una proposta per il Gruppo di lavoro del Consiglio europeo sulle questioni sociali riguardante la bozza di Direttiva recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone, indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Il Forum europeo della Disabilità, e insieme ad esso il Forum italiano sulla Disabilità (FID), pur apprezzando gli sforzi della Presidenza svedese per trovare un compromesso su questa difficile questione e far avanzare i lavori sulla bozza, non può non notare nell’attuale testo alcuni gravi limiti i quali, ove lo stesso non venga modificato, renderebbero impossibile al movimento europeo della disabilità, così come al FID, di dare il proprio sostegno a tale bozza.
In particolare, ci risulta che la proposta della Presidenza svedese contenga i seguenti elementi che riducono e affievoliscono la protezione delle persone con disabilità contro la discriminazione:
- L’articolo 4 (Pari trattamento delle persone con disabilità) è stato suddiviso in due distinte disposizioni, laddove la disposizione riguardante le soluzioni ragionevoli appare prevalere sull’obbligo di garantire l’accessibilità in termini generali.
- Lo stesso articolo 4 fornisce una definizione di “soluzioni ragionevoli”, un concetto presente in seno alla legislazione europea fin dall’adozione della Direttiva CE/2000/78 (Direttiva sull’Occupazione) e già correntemente in uso in tutti gli Stati Membri.
- L’obbligo di fornire soluzioni ragionevoli e accessibilità in termini generali non si applica alla progettazione e alla produzione di beni (articolo 4b.2).
- L’articolo 7.4 esclude le disposizioni riguardanti le soluzioni ragionevoli e l’accessibilità in termini generali dalle procedure giudiziarie di applicazione della legge che sono abitualmente garantite ai cittadini a tutela dei loro diritti. Al contrario, l’articolo prevede che le denunce dei cittadini possano essere trattate solo nell’ambito delle procedure amministrative e di conciliazione. Ciò nonostante gli articoli 7.1 e 7.2 stabiliscano un approccio per stadi coerente con il solido corpus legislativo sull’art. 13 esistente sia a livello dell’Unione europea sia a livello nazionale.
- L’articolo 15.2 prevede un piano graduale di attuazione delle disposizioni che riguardano specificamente la disabilità, in particolare:
- Il rinvio dell’entrata in vigore dell’obbligo delle soluzioni ragionevoli, concetto ben noto a tutti gli apparati legislativi dei paesi europei i quali dovrebbero essere in grado di attuarlo entro la scadenza generale prevista nell’articolo 15.1;
- Il rinvio di 10 anni dell’attuazione dell’obbligo di accessibilità per quanto riguarda i nuovi edifici, locali e infrastrutture. Questo in pratica significa che gli Stati membri avranno la possibilità di autorizzare la costruzione di nuove strutture inaccessibili per 10 anni dopo l’adozione della Direttiva. Tale proposta contrasta con la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso Mangold che ha sancito che gli effetti conseguenti a una direttiva europea sono compromessi gravemente nel caso in cui a uno Stato membro sia consentito, durante il periodo fissato per l’attuazione della direttiva, di adottare misure incompatibili con gli obiettivi della stessa. Inoltre, tale disposizione rischierebbe di peggiorare le cose negli Stati membri che hanno già adottato una legislazione più avanzata che impone l’obbligo di immediata accessibilità delle nuove strutture.
- Il rinvio dell’attuazione dell’obbligo di accessibilità per quanto riguarda nuovi edifici, locali e infrastrutture non è corredato da una descrizione più dettagliata di come il rispetto di tale obbligo verrà assicurato e sottoposto a monitoraggio.
In base a quanto sopra, l’EDF e il FID ritengono che il testo della proposta della Presidenza svedese sia inaccettabile in quanto inconsistente e privo di qualsiasi rilevanza per le persone con disabilità. In pratica, il limitato campo di applicazione della proposta comporta che le persone con disabilità non possano attendersi alcun miglioramento dell’accessibilità del loro ambiente di vita né richiedere soluzioni ragionevoli per un lungo lasso di tempo. Il piano di graduale realizzazione dell’accessibilità non supportato da alcun reale meccanismo che ne garantisca l’effettiva applicazione rende nullo l’obbligo dell’accessibilità.
EDF e il FID sottolineano che la proposta in discussione tende a indebolire piuttosto che ad ampliare il diritto all’uguaglianza delle persone con disabilità e pertanto non sono assolutamente in condizione di accettarla. È per questa ragione che il FID chiede al Ministro degli Affari esteri e al Ministro del Lavoro, Salute e Politiche sociali che la componente italiana del Gruppo di lavoro sulle Questioni sociali presso il Consiglio europeo faccia sue queste obiezioni all’attuale proposta e chieda che la Presidenza svedese la riveda alla luce dei principi dei diritti umani, dell’uguaglianza e della non-discriminazione che sono alla base della legislazione europea sia primaria sia secondaria”.
Dall’inviato CND in Europa, Maria Cristina Coccoluto
