Nuovi diritti per i viaggiatori delle ferrovie disabili e a mobilità ridotta

BRUXELLES – I passeggeri delle ferrovie potranno godere di nuovi diritti a tutela della loro persona e dei loro effetti in occasione di viaggi in treno all’interno dell’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 1371/2007 dell’Ue relativo ai diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, entrato in vigore il 3 dicembre, stabilisce i diritti fondamentali dei viaggiatori e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti. Ogni anno, quasi 8 miliardi di viaggiatori utilizzano il treno per i loro spostamenti.

“Con milioni di viaggiatori che l’attraversano in lungo e in largo ogni giorno, trovo ovvio che l’Europa debba garantire ai suoi cittadini la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza e comodità”, ha osservato Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea, competente per i trasporti. “Questi nuovi diritti, a tutela di quanti viaggiano in treno, promuovono servizi affidabili e di alta qualità a favore dei clienti delle ferrovie. Il prossimo passo della Commissione sarà di tutelare quanti viaggiano per via d’acqua o in autobus o in pullman”.

I nuovi diritti in vigore sono diretti a garantire ai disabili e alle persone a mobilità ridotta assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni; a rafforzare il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati (fino a circa 1285 euro per ogni bagaglio). Ne risulta consolidato il diritto dei passeggeri in caso di decesso o di gravi lesioni a ottenere un anticipo immediato del risarcimento per fare fronte alle necessità economiche immediate. Tale anticipo ammonta ad almeno 21.000 euro per passeggero in caso di decesso.

E ancora, i passeggeri  saranno facilitati nell’ottenere un risarcimento nel caso in cui il loro viaggio venga cancellato o subisca un ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore.

Ai passeggeri delle ferrovie spetterà di essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, ad esempio in merito ad eventuali ritardi; verrà reso più agevole l’acquisto dei biglietti ferroviari.

Sarà imposto alle società ferroviarie e ai gestori delle stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni; le società ferroviarie dovranno  istituire un sistema per il trattamento delle denunce relative ai diritti e agli obblighi contemplati dal nuovo regolamento; gli Stati membri dovranno garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia a un organo indipendente, quando questi ultimi ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente applicati.

Saranno estesi i diritti attuali dei viaggiatori, previsti dalla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) che riguarda solo il trasporto internazionale, in linea di principio a tutti i servizi ferroviari nazionali.

Per dare il tempo alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme sui diritti dei passeggeri, gli Stati membri possono chiedere una deroga all’applicazione di alcuni di tali diritti per un periodo fino a 15 anni per servizi limitati al territorio nazionale. Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono sostanzialmente diversi da quelli a lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere deroghe permanenti per tali servizi ma non per i servizi transfrontalieri all’interno dell’Ue.

Se desiderate ottenere ulteriori informazioni scrivete al CND, sede.legale@aism.it oppure navigate su ec.europa.eu

Dall’inviato CND in Europa, Maria Cristina Coccoluto