Gli eurodeputati difendono regole rigide per il trasporto in pullman, autobus e nave
BRUXELLES – I passeggeri di autobus, pullman e navi debbono beneficiare degli stessi diritti già concessi dalla legislazione europea ai passeggeri aerei: i deputati della Commissione trasporti del Parlamento europeo hanno votato per rafforzare due progetti di regolamento sulle compensazioni in caso di ritardi o di annullamento, le indennità in caso di incidente, e l’assistenza da fornire alle persone con disabilità.
Queste le principali questioni affrontate dagli eurodeputati, che faranno poi oggetto di negoziati con il Consiglio dei ministri prima del voto in seduta plenaria nel mese di luglio: rimborso del biglietto o aiuto al rientro, in caso di ritardo di più di due ore per i viaggi in autobus e pullman, o più di 90 minuti per quelli in nave; responsabilità civile illimitata e obbligo di versare anticipi ai passeggeri vittime di incidenti in pullman (a condizione che la causa dell’incidente sia imputabile al trasportatore); responsabilità in caso di perdita o di deterioramento del bagaglio, al massimo di 1800 euro per passeggero (per le compagnie di autobus e pullman): assistenza gratuita ai passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta; nessuna esenzione per le piccole barche da trasporto passeggeri (quelle che trasportano più di 12 persone) e i servizi pullman regionali.
Compensazione per ritardo o annullamento
Secondo le norme sostenute dagli eurodeputati, le compagnie di trasporto marittimo sarebbero tenute a rimborsare il prezzo del biglietto o a fornire un’alternativa di trasporto ai passeggeri la cui partenza viene ritardata di più di 90 minuti, a meno che la compagnia non possa provare che il ritardo sia causato dalle condizioni meteorologiche o da circostanze straordinarie (forza maggiore). I passeggeri potranno scegliere di ricevere il rimborso sotto forma di un buono acquisto flessibile. Coloro che saranno costretti a trascorrere la notte in attesa di una partenza ritardata si vedranno rimborsare le spese dell’hotel fino a 120 euro per notte.
Per i passeggeri di autobus e pullman dovranno essere proposti un’alternativa di trasporto o un rimborso completo del prezzo del biglietto se il ritardo o la partenza superano le due ore. I passeggeri avrebbero diritto a una compensazione supplementare equivalente alla metà del prezzo del loro biglietto se la compagnia non offre loro alcuna alternativa di trasporto. In caso di ritardo all’arrivo di più di due ore – se il ritardo è causato da una negligenza da parte del conducente o da un difetto tecnico del veicolo – i passeggeri avrebbero diritto a una compensazione del 50 per cento del prezzo del biglietto, oltre rimborso della totalità del biglietto.
I passeggeri di autobus, pullman e imbarcazioni la cui partenza viene ritardata di più di un’ora avrebbero diritto a pasti e bevande gratuite e dovrebbero essere tenuti regolarmente informati dell’evoluzione della situazione da parte della compagnia di trasporto.
Causa di forza maggiore
I deputati hanno tenuto conto delle condizioni specifiche del trasporto marittimo e hanno stabilito nel regolamento che le compagnie non sarebbero obbligate a versare indennità nel caso in cui “l’annullamento o il ritardo sono dovuti a condizioni meteorologiche che compromettano l’utilizzazione di una nave in tutta sicurezza o a circostanze straordinarie che impediscano l’esecuzione del servizio”. Queste cause di forza maggiore includono soprattutto condizioni di maree molto elevate, venti forti, grandi onde, uragani, incendi o la formazione di ghiaccio, nonché embarghi, scioperi, guerre, conflitti armati e insurrezioni.
Responsabilità per ferite o decessi
Nel caso in cui un passeggero fosse ferito o morisse a seguito di un incidente di autobus o pullman, la compagnia di trasporto sarebbe tenuta a versare un anticipo per coprire i bisogni economici immediati, in proporzione al pregiudizio subito. I passeggeri feriti avrebbero il diritto di ricevere immediatamente le prime cure, cibo, vestiti, alloggio e, in caso di decesso, il pagamento delle spese funerarie.
I deputati hanno insistito affinché le disposizioni legali sulla responsabilità del trasportatore siano allineate a quelle previste dalla legislazione europea relativa alla circolazione dei veicoli a motore, che prevede un tetto di 5 milioni di euro per incidente.
Allo scopo di proteggere le piccole e medie imprese di pullman, che costituiscono una grande fetta del settore, i parlamentari hanno avuto cura di iscrivere nella legislazione l’obbligo di prova di responsabilità: se le cause dell’incidente non sono chiaramente imputabili al trasportatore, la compagnia non sarà obbligata a pagare gli anticipi. Inoltre, i versamente effettuati in anticipo e l’assistenza fornita “non costituiscono un riconoscimento di responsabilità”, precisa il testo adottato.
Diritti dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta
Una persona a mobilità ridotta non potrà vedersi rifiutare l’imbarco su di una nave o di un autobus o pullman salvo il caso in cui la sua sicurezza non sarebbe a rischio. I deputati hanno fissato nella legislazione il principio secondo il quale la disabilità di un passeggero non può costituire un motivo di rifiuto di imbarco.
Alle persone con disabilità dovrà essere fornita un’assistenza gratuita nei porti, a condizione che il trasportatore o le autorità portuarie ne siano state preventivamente informate. Inoltre, i parlamentari insistono affinché le compagnie di autobus e pullman prevedano una formazione specifica per il personale allo scopo di fornire l’assistenza adatta alle persone con disabilità o a mobilità ridotta. Se la compagnia non è ancora in grado di dare una tale assistenza (ad esempio, se il viaggio viene operato da un solo membro dell’equipaggio responsabile della condotta del veicolo), il passeggero con disabilità dovrebbe avere la possibilità di essere accompagnato, senza spese supplementari, da una persona in grado di fornirgli l’assistenza necessaria.
Deroga per il trasporto urbano ed extraurbano
I parlamentari hanno dato agli Stati membri il diritto di escludere dal campo di applicazione del regolamento i servizi di autobus e pullman urbani ed extraurbani, a condizione che questi garantiscano un livello paragonabile di diritti ai passeggeri. Tuttavia, hanno insistito affinché i servizi regionali siano inclusi nel regolamento, a meno che non siano già integrati a servizi urbani o extraurbani in grado di offrire uno standard elevato di diritti al passeggero.
Per il trasporto marittimo e su vie di navigazione interna, i deputati hanno votato per includere nel campo di applicazione del regolamento tutte le imbarcazioni dotate di almeno tre membri di equipaggio, che coprono distanze di più di 500 metri e trasportano 12 passeggeri o più. Il Consiglio intendeva esentare le imbarcazioni con capacità di trasporto di meno di 36 passeggeri – una posizione sostenuta dal gruppo PPE – ma una maggioranza di deputati ha concluso che questo limite ne avrebbe escluse troppe dal campo d’azione della normativa. Al contrario, le barche utilizzate per le escursioni e le visite turistiche diverse dalle crociere non saranno interessate dal regolamento.
I negoziati sul campo di applicazione della legislazione proseguiranno con i rappresentanti del Consiglio nelle prossime settimane ma i deputati confidano che sia possibile un accordo in seconda lettura, in tempo per il voto in plenaria il prossimo 6 o 7 luglio.
La relazione per la seconda lettura dell’europarlamentare Ayala-Sender (S&D, spagnola) sui diritti dei passeggeri che viaggiano per mare o per vie di navigazione interna è stata adottata con 24 voti a favore, 1 contrario e 17 astensioni.
La relazione di Antonio Cancian (PPE) sui diritti dei passeggeri nei trasporti per autobus e pullman è stata adottata con 36 voti a favore, nessun voto contro e 4 astensioni.
Dall’inviato CND in Europa, Maria Cristina Coccoluto
